Mediazione civile
Al fine di garantire una maggiore efficienza nell’ambito del sistema della giustizia civile, il legislatore ha predisposto, al di là della mediazione obbligatoria, una nuova procedura stragiudiziale: la negoziazione assistita da un avvocato.
Si tratta di un accordo mediante il quale le parti, assistite appunto da avvocati, si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per tentare di risolvere in via amichevole una controversia tra loro insorta.
Sono escluse da questa procedura stragiudiziale le questioni vertenti su diritti indisponibili o le controversie in materia di lavoro.
L’esperire il tentativo di giungere ad un accordo mediante la negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ed è pertanto obbligatorio in alcuni ambiti, quali il risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti; il
pagamento, a qualsiasi titolo, di somme di importo pari o inferiore a 50.000 euro, fatte salve le controversie assoggettate alla disciplina della mediazione obbligatoria.
Il tentativo di conciliazione mediante procedura di negoziazione assistita non è invece condizione di procedibilità dell’azione, pertanto è facoltativo, nei casi di controversie relative ad obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori; procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione; procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’art. 696-bis del codice di procedura civile; procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata; procedimenti in camera di consiglio; azione civile esercitata nel processo penale