Morosità condominiali ex legge 220/2012
Gentili Condomini,
è con l’entrata in vigore della riforma del condominio Legge 220/2012 che il recupero dei crediti condominiali è messo al centro della nuova norma. In particolare l‘art. 1129 recita che “..Salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’Amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del presente codice..” – “ …. promuovere azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, ….curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva..”. Di fatto, non delineando importi minimi specifici, anche per la singola rata scaduta o per piccoli importi l’Amministratore deve recuperare le somme in maniera coattiva ovvero azionando il DECRETO INGIUNTIVO previsto per questo tipo di situazione.
Per quanto concerne la nuova normativa, inoltre, non sarà più possibile ricevere i pagamenti presso lo studio dell’Amministratore ma esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, postagiro o bollettino postale. Vi informo che i pagamenti effettuati presso la posta o a mezzo bonifico bancario vengono notificati al nostro studio solo dopo 20/30gg dal versamento. Pertanto è possibile contattare lo studio per ogni chiarimenti reso necessario ai numeri sotto indicati o a mezzo email.
I bollettini inviati dall’amm.re possono essere pagati sia in ogni ufficio postale, oppure utilizzando i dati IBAN riportati nella parte alta dell’estratto conto, anche a mezzo bonifico bancario o postale.
Specifico che il mancato ricevimento dei bollettini postali non esonerano dal pagamento delle rate condominiali per cui sarà attuato quanto disposto dal precedente art. 1129 con il conseguente aggravio dei costi legali.
Di conseguenza richiedete l’estratto conto delle quote dovute alla data odierna, da saldare entro e non oltre 8 giorni, dopo detta scadenza e senza ulteriore preavviso la pratica verrà gestita direttamente dai legali dello studio con cui si dovranno intraprendere tutti i rapporti successivi per la definizione dell’atto. Nessuna informazione potrà quindi essere richiesta allo studio dell’amm.re.
Vi confermo che entro e non oltre il 15 novembre 2013 si darà disposizione di attivare il recupero coattivo a mezzo Decreto Ingiuntivo di tutte le somme non saldate entro le scadenze evidenziate senza ulteriore preavviso.
Certi della vostra collaborazione si porgono
Cordiali saluti